Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali nonché di impiego degli
stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate
(Testo definitivamente approvato dal Senato l'8
luglio 2004, non ancora pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale)
Art. 1.
(Modifiche
al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice
penale è inserito il seguente:
«TITOLO
IX-BIS. DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art.
544-bis. - (Uccisione di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a
diciotto mesi.
Art.
544-ter. - (Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da
3.000 a 15.000 euro.
La
stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi.
La
pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte
dell'animale.
Art.
544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La
pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art.
544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove,
organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che
possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La
pena è aumentata da un terzo alla metà:
1)
se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone
armate;
2)
se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale
di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle
competizioni;
3)
se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni.
Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li
destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti.
Chiunque,
anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel
medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni
di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art.
544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter,
544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione
da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività
medesime».
2.
All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito»
sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».
3.
L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art.
727. - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con
la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».
Art. 2.
(Divieto
di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. È vietato utilizzare cani (Canis
familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di
pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi,
nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3.
Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale
di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica
alle disposizioni di coordinamento
e
transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art.
19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo
IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle
leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di
macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di
attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in
materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del
codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali
autorizzate dalla regione competente.
Art.
19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali
oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad
associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno».
2.
Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme
di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del
codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi
ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».
2.
Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3.
Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 1 è abrogato;
b)
all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale»
sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice
penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»;
c)
all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 727».
Art. 5.
(Attività
formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere
di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione
dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado,
ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove
pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i
reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno,
sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della
salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2.
La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative
alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti
e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di
procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono
finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente
legge.
Art. 8.
(Destinazione
delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale.
2.
Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di
ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del
numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3.
Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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