Descrizione estesa
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dell’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire all’ufficio elettorale del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo compreso tra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026 una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione indicata, con il completo preciso indirizzo, allegandovi copia della tessera elettorale, copia del documento di identità e idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico, designato dai competenti organi della Azienda Sanitaria Locale (ASL), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra.